Dal 1° aprile 2025, per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omessa o irregolare fatturazione, il cessionario/committente dovrà utilizzare il codice Tipo Documento “TD29”. È quanto prevedono le nuove specifiche tecniche per il tracciato della fatturazione elettronica, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025 (versione 1.9).
L’Agenzia delle Entrate, con comunicato 31 gennaio 2025, ha reso nota la pubblicazione della
nuova versione (la 1.9) delle
specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, in vigore dal
1° aprile 2025.
Le principali novità relative alla compilazione della fattura elettronica riguardano:
- l’introduzione del nuovo tipo documento TD29, per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’omessa o irregolare fatturazione;
- l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20 (Dir. UE n. 2020/285);
- l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata, nel caso in cui il cedente/prestatore emetta fattura in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Dir. UE n. 2020/285).
Abolizione dell'obbligo di autofatturazione in caso di omessa o irregolare fatturazione
Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 - così come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario - al fine di
regolarizzare l’omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, è sufficiente, dal
1° settembre 2024, effettuare una
comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dovere procedere anche al pagamento della relativa IVA.
Tale comunicazione deve essere effettuata
“tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”,
entro 90 giorni dal termine in cui:
- doveva essere emessa la fattura;
- è stata emessa la fattura irregolare.
In altri termini, secondo quanto previsto dal comma 8 in parola, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con
sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta (in luogo di quella del 100%, che continua a trovare applicazione per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024), con un minimo di euro 250, qualora
non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima,
entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Da quanto detto discende che il cessionario/committente non è più chiamato, con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal
1° settembre 2024, a:
- emettere l’autofattura “denuncia”, con codice tipo documento “TD20”;
- versare la relativa imposta,
ma semplicemente a
comunicare la violazione commessa dal cedente/prestatore, mediante l’utilizzo di un
nuovo codice “Tipo Documento” - “TD29”.
Tale nuovo codice “Tipo Documento” potrà essere utilizzato
solo dal 1° aprile 2025.
Di conseguenza, il codice
TD20 “
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture” (ex art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993) sarà specificamente destinato:
- alle sole regolarizzazioni di cui all’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 (violazioni in materia di reverse charge) e
- a quelle relative a operazioni che ricadono nella disciplina dell’art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, cioè acquisti intracomunitari o acquisti interni al territorio dello Stato da fornitori UE e servizi rilevanti in Italia, resi da prestatori comunitari.
- In altre parole, il TD20 sarà utilizzabile per regolarizzare omissioni e irregolarità nella fatturazione di operazioni soggette a “reverse charge”.
Ulteriori modifiche
Sempre con effetto
dal 1° aprile 2025, la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica ha introdotto ulteriori novità:
- è stato introdotto il nuovo codice “RF20” (regime transfrontaliero di franchigia IVA - Dir. n. 2020/285/UE), che identifica il nuovo regime transfrontaliero di franchigia, disciplinato dal Titolo V-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- è stato, inoltre, modificato il controllo codice 00460, per l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata, nel caso in cui il cedente/prestatore emetta fattura in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Dir. UE n. 2020/285);
- infine, sono stati aggiornati i codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A cura di Wolters Kluwer