Slitta al 2021 l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 20 aprile 2020. In particolare, in considerazione della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, l’Agenzia ha rinviato al 1° ottobre la possibilità di utilizzare le specifiche tecniche nella versione 1.6.1 in luogo di quelle attualmente vigenti (versione 1.5), disponendone l’utilizzo obbligatorio dal 1° gennaio 2021. Con l’occasione, sono state aggiornate le date di validità di alcuni codici natura delle operazioni da riportate nella fattura elettronica. Modifiche anche per la data di entrata in vigore di alcuni controlli.
Le nuove
specifiche tecniche della
e-fattura restano “in stand by” per il 2020. Con provvedimento del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha differito al
2021 l’adozione obbligatoria delle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, originariamente prevista per il 1° ottobre 2020.
Nuove specifiche tecniche obbligatorie dal 2021
In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta all’epidemia Covid-19 e delle istanze pervenute dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria, l’Agenzia ha deciso di posticipare l’entrata in vigore delle specifiche tecniche già approvate con provvedimento del 28 febbraio 2020, con cui erano state adottate le specifiche tecniche versione 1.6. del tracciato xml, con applicazione facoltativa dal 4 maggio al 30 settembre 2020.
Con il nuovo provvedimento l’adozione obbligatoria viene spostata al 2021, ammettendo comunque dal
1° ottobre 2020 la possibilità per i contribuenti di utilizzare il nuovo tracciato nella versione 1.6.1.
Il differimento dovrebbe permettere alle imprese - compatibilmente con le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria in corso - di sfruttare il maggior tempo a disposizione per implementare le integrazioni necessarie a garantire semplificazioni per i contribuenti, permettendo loro di compilare, ad esempio, in maniera quanto più automatica possibile i righi della dichiarazione IVA e rendendo più semplice il processo di gestione delle informazioni.
Fatture elettroniche: data fine validità e decorrenza nuovi codici
In allegato al provvedimento del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche le nuove specifiche tecniche in versione 1.6.1.
obbligatorie dal 1° gennaio 2021 e da utilizzare facoltativamente dal 1° ottobre 2020.
Recependo le istanze degli operatori del settore, le nuove specifiche tecniche previste per l’emissione delle fatture elettroniche e delle note di variazione prevedono anche l’aggiornamento della validità di alcuni
codici natura:
- N2: operazioni non soggette;
- N3: operazioni non imponibili;
- N6: operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti).
Questi codici natura saranno sostituti obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021 dai seguenti:
Tracciato 1.5 - Codice natura |
Tracciato 1.6.1 - Codice natura |
N2 - operazioni non soggette ad IVA |
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972
- N2.2 non soggette - altri casi |
N3 - operazioni non imponibili IVA |
- N3.1 non imponibili - esportazioni
- N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie
- N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
- N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento
- N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N6 - operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
- N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
- N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
- N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
- N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
- N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
- N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
- N6.9 inversione contabile - altri casi |
È stata, infine, modificata la data di entrata in vigore dei seguenti controlli, per allinearle alle nuove date di adozione obbligatoria delle specifiche tecniche in versione 1.6.1:
Codice 00445 - appendice 1 - ELENCO DEI CODICI ERRORE RELATIVI ALLA FATTURA ORDINARIA E A QUELLA SEMPLIFICATA (controllo in vigore dal 1° gennaio 2021)
Descrizione in caso di fatture ordinarie: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione Descrizione in caso di fatture semplificate: non è più ammesso il valore generico N2 o N3 come codice natura dell’operazione (a partire dal primo gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare per le fatture ordinarie non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6, mente per quelle semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3)
Codice: 00448 - appendice 2 ELENCO DEI CODICI ERRORE DATI FATTURE TRANSFRONTALIERE (controllo in vigore dal 1° gennaio 2021) Descrizione: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione (a partire dal primo gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6).
A cura di Wolters Kluwer