Magazine

Gestire il RENTRI con software gestionali: il ruolo di delegati e incaricati

11/08/2026
Gestire il RENTRI con software gestionali: il ruolo di delegati e incaricati
L’operatività nel RENTRI richiede alle imprese di integrare nuovi strumenti digitali nei processi già esistenti per la gestione dei rifiuti, con un impatto che riguarda organizzazione interna, competenze tecniche e modalità di lavoro. In molti casi, le aziende scelgono di utilizzare software gestionali interoperabili o di avvalersi di soggetti esterni per le attività operative, in funzione della propria struttura e complessità. In questo contesto si collocano due figure centrali: i "soggetti delegati", previsti per specifiche tipologie di operatori, e i "soggetti incaricati", che svolgono attività operative sulla piattaforma per conto dell’organizzazione. La corretta distinzione dei ruoli è essenziale per garantire l’allineamento agli obblighi del Regolamento RENTRI e una gestione coerente delle responsabilità. 

Ruoli, responsabilità e modalità operative

L’utilizzo del RENTRI è disciplinato da un insieme di norme che regolano le modalità di iscrizione, gestione e trasmissione dei dati, anche nel caso in cui l’operatività venga svolta tramite software gestionali interoperabili o con il supporto di soggetti terzi.
In questo ambito operano:
  • "soggetti delegati" (art. 18, D.M. n. 59/2023), utilizzabili esclusivamente dai produttori iniziali di rifiuti per specifici adempimenti;
  • "soggetti incaricati", cioè persone fisiche che svolgono attività operative sulla piattaforma per conto dell’organizzazione.
La normativa consente il ricorso a tali figure per agevolare la gestione degli adempimenti, fermo restando un principio centrale: la responsabilità degli obblighi rimane sempre in capo al soggetto obbligato. Il ricorso a soggetti delegati o incaricati non trasferisce la responsabilità prevista dalla normativa, che resta in capo al soggetto obbligato.

Operatori, rappresentanti e incaricati

In questo quadro, quindi, dobbiamo distinguere tra
  • operatore: soggetto iscritto al RENTRI, che può avere il profilo di:
    • impresa (cioè iscritta nel Registro imprese),
    • ente (presente in IndicePA);
    • altra organizzazione non rientrante nell’ente o nell’impresa;
  • rappresentante: persona fisica che accede al RENTRI e che detiene il titolo per rappresentare l’operatore nel RENTRI (ad esempio, nell’ambito dell’accreditamento di un nuovo soggetto sul portale, una volta completata la configurazione quale soggetto delegato, l’utente può operare come rappresentante per il RENTRI);
  • soggetto incaricato: persona fisica che accede al RENTRI per conto del rappresentante dell’operatore; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell’operatore; l'incaricato può essere anche una persona esterna all’organizzazione (ad esempio, consulenti ambientali esterni, che agiscono quali meri incaricati tecnici operativi).

Soggetti delegati

Nel sistema RENTRI, i "soggetti delegati" ex art. 18, D.M. n. 59/2023 sono figure che operano per conto del produttore iniziale di rifiuti, limitatamente agli adempimenti espressamente delegabili dal Regolamento.
Si tratta, quindi, di soggetti abilitati a svolgere determinate attività operative (quali iscrizione e trasmissione dei dati), ma non rappresentano l’impresa in senso generale né assumono una rappresentanza ampia dell’operatore.
Possono essere delegati esclusivamente:
  • associazioni imprenditoriali o società di servizi da esse controllate;
  • gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani (inclusi affidatari del servizio integrato o Comuni in economia);
  • gestori di circuiti organizzati di raccolta ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp), D.Lgs. n. 152/2006.
I soggetti delegati devono iscriversi nell’apposita sezione del RENTRI e dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle modalità operative.
In termini funzionali, essi operano quindi in nome dell’adempimento delegato e nell’interesse del produttore iniziale, esclusivamente per le attività previste dal Regolamento RENTRI, senza assumere un ruolo di rappresentanza generale dell’impresa.

Requisiti e documentazione

I requisiti che i soggetti delegati devono indicare in sede di iscrizione sono fissati dalle modalità operative allegate al D.dir. 6 novembre 2023, n. 143 (p. 3.5.2). La DG Economia circolare e bonifiche del MASE, con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha definito la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative citate. In particolare:
  • i soggetti che, in quanto gestori di una piattaforma di conferimento o imprese di trasporto, chiedono di operare come gestori di un circuito organizzato di raccolta devono allegare una dichiarazione predisposta secondo il modello “ModelloRequisitiCircOrgRaccolta” (reperibile sul portale RENTRI);
  • le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, laddove non facciano capo a forze sociali rappresentate all’interno del CNEL, o non siano rappresentative dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di commercio, devono allegare, oltre alla copia di un contratto collettivo nazionale del lavoro da esse sottoscritto, una dichiarazione predisposta secondo il modello “ModelloRequisitiCoperturaTerritoriale” (reperibile sul portale RENTRI).
Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali, nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale del soggetto delegato, devono effettuare una verifica preliminare del possesso dei requisiti, anche avvalendosi della Camera di commercio competente per territorio e della Segreteria del Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali. Solo all’esito positivo di questa verifica il richiedente è abilitato a operare in quanto soggetto delegato.
Sulla piattaforma RENTRI è attivo, dal 15 dicembre 2024, l’accesso all’Area Soggetti delegati, riservata ai soggetti individuati dall’art. 18, D.M. n. 59/2023. Operativamente, una volta completata la configurazione sul Portale, il rappresentante del soggetto delegato può:
  • abilitare una o più persone fisiche (incaricati), che operano sul RENTRI per conto del soggetto delegato;
  • gestire l’iscrizione del soggetto delegato nella specifica sezione del RENTRI;
  • effettuare, nell’ambito e nei limiti delle deleghe ricevute ai sensi dell’art. 18 del Regolamento RENTRI, le attività connesse all’iscrizione al RENTRI dei produttori iniziali di rifiuti che hanno conferito delega.

È, dunque, possibile che, per uno stesso soggetto delegato, vi siano più persone identificate come rappresentanti.

Compiti dei soggetti delegati

I soggetti delegati, accedendo alla relativa Area Soggetti delegati del portale, possono:
  • gestire le deleghe con modalità semplificate, inserendo i nominativi dei produttori di rifiuti dai quali hanno avuto delega, così da iscriverli al RENTRI;
  • trasmettere i dati del registro di carico e scarico e dei formulari per conto dei produttori di rifiuti;
  • consultare le informazioni relative all’anagrafica propria o degli operatori che li hanno delegati, nonché verificare i dati trasmessi;
  • scaricare il certificato emesso dal RENTRI nel caso non si disponga di soluzioni autonome di firma remota (il certificato consente di trasmettere i dati al RENTRI, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID per l’interoperabilità applicativa da e verso le PA);
  • versare il contributo annuo e il diritto di segreteria attraverso il canale PagoPA anche per conto dei produttori deleganti.

Oggetto della delega

La delega:
  • comprende l'iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e ogni altro adempimento previsto dal Regolamento RENTRI (D.M. n. 59/2023);
  • non comprende la delega per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, che è disciplinata dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

NB: è possibile limitare la delega alla sola iscrizione e trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico, senza delegare la trasmissione dei dati del FIR (Formulario di identificazione del rifiuto).

Le informazioni trasmesse al RENTRI dal soggetto delegato possono essere consultate in qualsiasi momento dal soggetto delegante (produttore iniziale di rifiuti) mediante accesso al portale RENTRI.
Si ribadisce che i produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema. 

Comunicazione delle deleghe

Le deleghe ai soggetti delegati possono essere comunicate tramite due modalità:
  1. dal produttore iniziale di rifiuti, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa. In tale caso, il produttore iniziale di rifiuti dovrà indicare il soggetto delegato preliminarmente iscritto;
  2. dal soggetto delegato, una volta iscritto, inserendo i dati del produttore iniziale di rifiuti (in tale ipotesi, il RENTRI trasmette via PEC al produttore iniziale di rifiuti la richiesta di conferma della delega).
Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, per ogni unità locale (UL), un unico soggetto.
Se il produttore iniziale di rifiuti deve iscrivere più unità locali, può delegare soggetti diversi.
La delega può essere annullata dal soggetto delegato o dal produttore iniziale dei rifiuti: in entrambi i casi, l'annullamento viene notificato tramite PEC dal RENTRI.

Iscrizione di un produttore iniziale effettuata da parte del soggetto delegato

Nel caso in cui l'iscrizione al RENTRI del produttore iniziale dei rifiuti venga effettuata dal “soggetto delegato”, il produttore iniziale dei rifiuti viene informato tramite comunicazione via PEC del completamento della pratica di iscrizione al RENTRI.
Sulla base degli accordi con il produttore iniziale di rifiuti, il soggetto delegato può indicare se il pagamento del contributo annuale e dei diritti di segreteria sarà effettuato dal produttore stesso o dal soggetto delegato.
Una volta ricevuta la comunicazione via PEC del completamento della pratica di iscrizione al RENTRI, il produttore iniziale di rifiuti può accedere al portale RENTRI per confermare i dati inseriti, attivando la delega oppure annullandola (si possono validare i dati inseriti dal soggetto delegato anche attraverso conferma immediata della PEC ricevuta).
In caso di conferma della delega, viene attivata un’area riservata, tramite la quale il produttore inziale di rifiuti potrà consultare l’attività svolta dal soggetto delegato per proprio conto (cfr. modalità operativa 3 “Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe ai sensi dell’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59”).

I soggetti incaricati

Se da un lato soltanto i produttori iniziali di rifiuti possono conferire una delega ai soggetti di cui all’art. 18, D.M. n. 59/2023 (soggetti delegati), al fine di assolvere agli obblighi di cui al Titolo III del Regolamento RENTRI, dall’altro lato, invece, tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono incaricare una o più persone fisiche all'utilizzo della piattaforma telematica
L’incaricato:
  • è una persona fisica che accede al RENTRI, in qualità di utente, per conto del rappresentante dell'operatore;
  • può essere una persona interna o esterna all’operatore e non necessariamente deve essere un soggetto con titolo di rappresentanza. 
In concreto, l'utente (rappresentante dell'operatore) dopo la procedura di accreditamento, può in qualsiasi momento autorizzare uno o più incaricati tramite l'area riservata dell'operatore: a sua volta, un “incaricato” può autorizzare altri incaricati (sub-incaricati).
Ciascun incaricato (o sub-incaricato) accede al RENTRI con il proprio dispositivo di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE). L'elenco degli incaricati (o sub-incaricati) autorizzati ad agire per conto di un operatore può essere visualizzato in qualsiasi momento nell'area utente dell'operatore.
Nei fatti, gli incaricati sono spesso professionisti esterni, quali consulenti ambientali o studi tecnici, i quali operano sul portale (inseriscono dati), ma non rappresentano formalmente l'impresa (e non hanno, di conseguenza, alcuna responsabilità formale sulle informazioni trasmesse). 

A cura di Wolters Kluwer

 



 
 
Newsletterbox