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RENTRI: soggetti obbligati dopo la legge di Bilancio 2026 e FIR dopo il Milleproroghe

11/08/2026
RENTRI: soggetti obbligati dopo la legge di Bilancio 2026 e FIR dopo il Milleproroghe
Quali sono i soggetti che sono rimasti obbligati a iscriversi al RENTRI dopo le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026? Dalla platea dei soggetti obbligati sono usciti i Consorzi, i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva e i produttori di rifiuti soggetti alla disciplina semplificata regolata dal TUA. Il MASE - tramite il sito ufficiale del RENTRI - ha reso una serie di chiarimenti sulle nuove modifiche, illustrando come si debbano cancellare i soggetti già iscritti, ma non più obbligati. In più, c’è il regime transitorio, che consente fino al 15 settembre di usare il FIR cartaceo in alternativa a quello digitale, a seguito di quanto previsto dal decreto Milleproroghe. Il punto della situazione.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è ormai divenuto pienamente operativo secondo il calendario “a scaglioni” previsto dal D.M. n. 59/2023, con iscrizione differenziata in base alla dimensione dell’impresa e al tipo di attività svolta.
Rimane, tuttavia, una disciplina transitoria per il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), il cui formato cartaceo può essere ancora utilizzato fino al 15 settembre 2026.
Questo perché il decreto Milleproroghe 2026 (D.L. n. 200/2025, n. 200, convertito in legge n. 26/2026) è intervenuto non sulle date previste per l’iscrizione, ma sulla piena operatività del RENTRI, introducendo, in particolare, proroghe che:
  • hanno posticipato l’obbligo del solo Formulario dei rifiuti digitale (xFir) al 16 settembre 2026 (consentendo, fino al 15 settembre, di usare ancora il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale) e
  • “sospeso” le sanzioni per la mancata trasmissione dati, sempre fino al 15 settembre 2026.
Per alcuni operatori non obbligati a iscriversi al RENTRI permane la possibilità di tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo, utilizzando i nuovi modelli previsti dal D.M. n. 59/2023: infatti, per quanto riguarda sia il registro, sia il FIR, non possono più essere utilizzati i modelli antecedenti alla riforma RENTRI.
Un ulteriore intervento normativo - rappresentato dalla legge di Bilancio 2026 - ha liberato dagli oneri discendenti dalla tracciabilità dei rifiuti e, quindi, dagli obblighi di iscrizione al RENTRI, nuovi soggetti. Poiché l’adeguamento di strumenti, procedure interne e software avrebbe potuto rappresentare un onere significativo per alcune categorie di operatori, il legislatore ha introdotto nuove esenzioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. La misura è stata prevista dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 789, legge n. 199/2025, che ha sostituito l’art. 188-bis, comma 3-bis, del TU Ambiente) e ha ridotto il numero dei soggetti tenuti all’iscrizione. A beneficiare di questa esclusione sono stati i Consorzi, i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all’art. 237, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e i produttori di rifiuti soggetti alla disciplina semplificata di cui all’art. 190, commi 5 e 6, del TUA.
Vediamo, quindi, quali sono i soggetti obbligati al RENTRI (e quali i nuovi esentati), con uno sguardo anche a come le nuove norme si riflettono sugli obblighi relativi a FIR e Registro di carico e scarico dei rifiuti

Chi sono i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI?

Sono obbligati all’iscrizione al RENTRI:
 
Operatori professionali Enti e imprese che:
  • effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi e non pericolosi a titolo professionale; (1)
  • operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
Produttori Imprese ed enti:
  • che producono rifiuti pericolosi non rientranti fra i soggetti esclusi dalla legge n. 199/2025;
  • produttori iniziali con più di 10 dipendenti (2), che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni: industriali; artigianali; derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Soggetti che svolgono attività di bonifica Gli operatori che svolgono attività di bonifica:
  • dei beni contenenti amianto, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali per la categoria 10,
  • dei siti contaminati, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali per la categoria 9, si iscrivono al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, con le tempistiche fissate per questi dal Regolamento in relazione al numero di dipendenti.
Cantieri Per il cantiere sussiste l’obbligo di iscrizione al RENTRI, laddove si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
  • si determini la produzione di rifiuti pericolosi;
  • venga esercitata un’attività stabile.
Nel caso in cui il cantiere non si configuri come “Unità Locale” (3) soggetta all’iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l’operatore avrà l’obbligo di iscrizione al RENTRI dell’Unità Locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.
Produttori occasionali di rifiuti pericolosi  Sono tenuti a iscriversi al RENTRI anche le imprese e gli enti che producono occasionalmente e/o saltuariamente rifiuti pericolosi.
L’obbligo di iscrizione sussiste anche quando gli stessi soggetti producono un solo rifiuto pericoloso e se tali soggetti non rientrano in quelli esclusi dall’iscrizione a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 199/2025.
(1) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, si iscrivono al RENTRI quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l’iscrizione.
(2) Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente e non alla singola unità locale.
(3) La definizione di unità locale è fornita dall’art. 3 del D.M. n. 59/2023 e prevede la contemporaneità dell’esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento delle attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
    

Non devono iscriversi al RENTRI:
 
Produttori Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi, nell’ambito di lavorazioni: industriali, artigianali, derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
  Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi (1), nell’ambito delle attività:
- agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c., e della pesca;
- di costruzione e demolizione, nonché di scavo;
- commerciali;
- di servizio;
- sanitarie;
- veicoli fuori uso (2).
(1) L’elenco deriva dalla lettura del combinato disposto degli articoli 188-bis, comma 3-bis, e 189, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale devono ritenersi esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI le imprese e gli enti e i soggetti non rientranti in organizzazione di enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi, di cui alle lettere a), b), e), f), h) e i).
(2) Il soggetto che effettua il trattamento del veicolo fuori uso non rientra nella definizione di produttore iniziale di cui all’art. 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006, ed è tenuto all’obbligo di iscrizione al RENTRI.

La legge di Bilancio 2026 ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis TUA, che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, disponendo che, dal 1° gennaio 2026, siano esclusi dall’obbligo i produttori iniziali di rifiuti a cui si applica l’art. 190, commi 5 e 6, TUA, ovvero:
 
Produttori di rifiuti pericolosi 
  • Imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
 

Quali sono gli obblighi relativi al FIR?

Il FIR deve accompagnare il trasporto dei rifiuti nei casi previsti dall’art. 193, D.Lgs. n. 152/2006.
Fino al 15 settembre 2026, a seguito di quanto previsto dal Milleproroghe 2026, pur essendo già scattati gli obblighi di iscrizione per i diversi scaglioni, le imprese obbligate all’iscrizione al RENTRI potranno scegliere alternativamente tra:
  • formulario digitale (xFIR);
  • formulario cartaceo.
Nello specifico, fino al 15 settembre 2026, è consentito utilizzare alternativamente:
  • il FIR cartaceo
Il formulario può essere compilato sul modello RENTRI, vidimato digitalmente tramite il servizio delle Camere di Commercio, stampato e utilizzato durante il trasporto.
  • il FIR digitale
Il formulario può essere emesso in formato digitale, gestito tramite sistemi interoperabili con il RENTRI, sottoscritto con gli strumenti di firma previsti dalla normativa.

Pertanto, attualmente, ma fino al 15 settembre, il FIR cartaceo continua a essere pienamente valido.

La proroga al 15 settembre 2026

La proroga al 15 settembre 2026 riguarda in modo espresso il solo formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). In particolare, il (nuovo) comma 5-bis dell’art. 13, D.L. n. 200/2025 (convertito dalla legge n. 26/2026) stabilisce chiaramente che fino a tale data il FIR può continuare a essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dal RENTRI.
Diverso è il caso del registro cronologico di carico e scarico, per il quale non è stata emanata un’analoga disposizione.

Dal 16 settembre 2026, salvo ulteriori proroghe legislative, il FIR dovrà essere emesso esclusivamente in formato digitale: da tale data, compilazione, firma, vidimazione e trasmissione del FIR avverranno in modalità elettronica, tramite App ufficiali o servizi interoperabili con il RENTRI, con obblighi di conservazione in formato digitale secondo le regole di legge.

Quali sono gli obblighi relativi al Registro Cronologico di Carico e Scarico?

Il registro cronologico documenta la produzione, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
Tutti i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI devono gestire il registro cronologico in formato digitale.
Le registrazioni devono essere:
  • effettuate tramite sistemi interoperabili con il RENTRI;
  • conservate in formato digitale;
  • trasmesse al RENTRI secondo le modalità previste dalla normativa.

Il Registro cartaceo è ancora utilizzabile?

No: a regime, per i soggetti obbligati al RENTRI, il registro cartaceo non costituisce più una modalità ordinaria di tenuta del registro.
Il registro cartaceo è stato utilizzato durante il periodo transitorio che ha accompagnato l’entrata in vigore del RENTRI e l’apertura delle diverse finestre di iscrizione.

Cosa accadrà al MUD?

C’è da dire che, ad oggi, il sistema RENTRI riguarda registro e FIR, mentre il MUD è l’ultimo tassello per la piena digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dovrebbe rendere disponibile, nel corso del 2027, all’interno della piattaforma RENTRI, un modello precompilato del MUD, che le imprese dovranno verificare e completare per la trasmissione annuale dei dati sui rifiuti. Ma si attendono ancora conferme, smentite o comunque notizie ufficiali in merito a questa importante transizione digitale che, una volta realizzata, consentirà di sfruttare pienamente i dati già raccolti dal RENTRI, evitando duplicazioni.

A cura di Wolters Kluwer



 
 
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