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Sanatoria scontrini e corrispettivi entro il 15 dicembre

06/12/2023
Sanatoria scontrini e corrispettivi entro il 15 dicembre
PMIProfessionisti
Fino al 15 dicembre è possibile regolarizzare le violazioni di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi. La sanatoria degli scontrini, introdotta dal decreto Energia, consente di rimuovere, mediante il ravvedimento operoso, anche le violazioni già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga, appunto, entro il termine del 15 dicembre 2023. 

Il decreto Energia (D.L. n. 131/2023) ha introdotto nuove disposizioni in materia di ravvedimento delle sanzioni dovute per la mancata certificazione dei corrispettivi. Con il Provv. 3 ottobre 2023, n. 352652, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, disposto l’invio di nuove comunicazioni di compliance, destinate ai contribuenti che risultano avere incassato, a mezzo moneta elettronica, somme superiori rispetto ai corrispettivi certificati, sia a mezzo corrispettivo, che tramite emissione di fattura elettronica. Se dalla verifica delle anomalie rilevate dall’Agenzia delle Entrate emergesse effettivamente la presenza di corrispettivi non certificati, il contribuente potrà porre rimedio mediante adempimento spontaneo, che potrà avere una portata ancora più ampia, considerando anche le nuove disposizioni introdotte dal decreto Energia.

Ravvedimento dei corrispettivi anche in presenza di PVC

È possibile regolarizzare, entro il 15 dicembre 2023, le violazioni di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, commesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, mediante il ricorso al ravvedimento operoso, anche qualora le stesse siano già state constatate.
Le violazioni regolarizzabili sono quelle “in materia di certificazione dei corrispettivi”:
  • violazioni di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione telematica, ovvero memorizzazione o trasmissione telematica con dati incompleti o non veritieri, per le quali la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso;
  • violazioni di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, per le quali la sanzione è pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

Questa modalità di regolarizzazione non potrà, invece, essere applicata alle violazioni degli obblighi di fatturazione.

In sintesi, possono essere regolarizzate le violazioni:
  • commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023;
  • anche se già constatate, ma non in data successiva al 31 ottobre 2023, e a condizione che non siano già contestate alla data di perfezionamento del ravvedimento.

Il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro il 15 dicembre 2023. 

La peculiarità della sanatoria è, pertanto, quella di concedere la possibilità di ravvedere le sanzioni anche in presenza di PVC, purché la contestazione avvenga entro il 31 ottobre 2023 e riguardi l’omessa certificazione dei corrispettivi nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Come regolarizzare le violazioni

La regolarizzazione mediante ravvedimento si perfeziona a condizione che, entro il 15 dicembre 2023, siano effettuati questi adempimenti:
  • regolarizzazione delle violazioni e versamento delle sanzioni dovute;
  • versamento delle maggiori imposte, interessi e relative sanzioni;
  • presentazione della dichiarazione integrativa, nel caso in cui le violazioni si riferiscono all’anno 2022 e abbiano comportato anche un’infedeltà dichiarativa ovvero, se commesse nel 2023, un omesso o carente versamento dell’IVA calcolata in sede di liquidazione periodica.

Ai fini della completa regolarizzazione, il contribuente quindi deve:
  1. memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate gli scontrini elettronici omessi;
  2. versare la sanzione ridotta, a seconda del ritardo con cui si regolarizza la violazione;
  3. presentare la dichiarazione IVA integrativa, se le violazioni sono relative all’anno 2022, versando la maggiore imposta, con gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione pari a 1/8 del minimo;
  4. se le violazioni si riferiscono all’anno 2023, versare la differenza d’imposta, qualora la violazione abbia comportato un omesso o carente versamento di IVA in sede di liquidazione periodica, con gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione pari a 1/9 del minimo o a 1/8 del minimo, a seconda del ritardo con il quale si regolarizza la violazione.

Inoltre, se la violazione è stata commessa nel 2022, il contribuente deve includere gli eventuali ricavi occultati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative a tale annualità.

Per il versamento delle somme dovute, non è ammessa la possibilità di compensazione.

Lettere di compliance

Al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e le procedure di regolarizzazione spontanee, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche con strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi al contribuente.
Destinatari delle comunicazioni sono i soggetti titolari di partita IVA, per i quali emergono delle differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.
I dati sono stati estrapolati dall’Agenzia delle Entrate, mediante incrocio dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento, e i dati risultanti a quanto è stato trasmesso allo SdI a titolo di fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche Amministrazioni, e i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
I dati di dettaglio possono essere consultati nel Cassetto fiscale e in piattaforma Fatture e Corrispettivi, area Consultazione, Fatture elettroniche e altri dati IVA:
  1. elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia;
  2. ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
  3. differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA, desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
  4. codice ABI o codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
  5. identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Laddove, al termine di un opportuno controllo, si evinca l’effettiva presenza di corrispettivi non certificati, è possibile regolarizzare errori od omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni dovute per le violazioni compiute grazie al ravvedimento operoso.

A cura di Wolters Kluwer