In base a quanto previsto dall’art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC è automaticamente trasferito anche nel Registro INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale, concernenti la sfera privata del titolare del domicilio. Lo ricordano il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) e l’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con il comunicato congiunto del 29 luglio 2025, indirizzato agli Ordini e ai Collegi professionali.
Registri indirizzi PEC
Oggi, la possibilità di rintracciare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di imprese, professionisti e persone fisiche è consentita in Italia dal sistema digitale costituito dagli
indici INI-PEC, IPA e INAD.
Semplificando:
- l’INI-PEC raccoglie gli indirizzi PEC di imprese e professionisti presenti sul territorio italiano e in regola con l’obbligo di dotazione e comunicazione del domicilio digitale (obbligo confermato dal decreto Semplificazioni);
- l’IPA raccoglie i domicili digitali di PA e gestori di pubblici servizi, mentre
- l’ultimo nato in ordine di tempo, l’INAD, è l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in Albi professionali o nel Registro Imprese.
Con un comunicato congiunto del 29 luglio 2025, indirizzato agli Ordini e ai Collegi professionali (si va dai commercialisti agli avvocati, dai medici ai professionisti del settore sanitario e ai biologi, dagli architetti agli ingegneri, ecc.), il Ministero delle imprese e del
made in Italy (MIMIT) e l’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) hanno richiamato l’attenzione sugli effetti di quanto previsto dagli artt. 6-bis e 6-quater del
Codice dell'amministrazione digitale (il CAD di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) in tema di Registri INI-PEC e INAD:
il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC viene adesso automaticamente trasferito anche nel Registro INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica. |
Registri INI-PEC e INAD
I Registri INI-PEC e INAD sono disciplinati dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante il «
Codice dell’amministrazione digitale» (CAD).
INI-PEC
In particolare, l’art. 6-bis riguarda l’«
Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti» (
INI-PEC), istituito presso il Ministero delle imprese e del
made in Italy (MIMIT), che, all’uopo, si avvale, per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice, delle strutture informatiche delle
Camere di Commercio deputate alla gestione del Registro Imprese).
L’INI-PEC è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) presenti nel Registro delle Imprese o acquisiti dagli Ordini o Collegi professionali. Per quanto specificamente concerne il professionista iscritto in Albi o Collegi professionali, l’indirizzo di PEC comunicato
ex lege a INI-PEC da parte dell’Ordine o Collegio professionale costituisce il
domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale, correlate all’attività professionale del suo titolare.
INAD
L’art. 6-quater riguarda l’«
Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese» (
INAD), le cui realizzazione e gestione sono affidate all’
Agenzia per l’Italia Digitale, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle
Camere di Commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’art. 6-bis.
Più nel dettaglio, l’INAD reca l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in Albi, Elenchi o Registri professionali:
gli indirizzi registrati nell’INAD sono utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale, indirizzate all’ente di diritto privato, correlate all’attività professionale del professionista non iscritto in Albi, Elenchi o Registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica. |
Differenza
C’è, però, una
differenza importante per quanto riguarda l’iscrizione nei due Registri.
Infatti:
- mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli Ordini o Collegi professionali a cui il professionista appartiene,
- l’iscrizione in INAD risulta, invece, facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente.Fa, però, eccezione a questa facoltatività quanto previsto dall’art. 6-quater, comma 2, del CAD, in base al quale:
- «Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis».
Memorandum
Alla stregua di ciò, il comunicato MIMIT-AgID pone in evidenza i seguenti punti:
- ai sensi degli artt. 6-bis e 6-quater del CAD, i Registri INI-PEC e INAD sono destinati a conservare, rispettivamente, i domicili digitali delle imprese e dei professionisti, nonché delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in Albi;
- in particolare, l’art. 6-quater, comma 2, del CAD, prevede l'automatico trasferimento nel Registro INAD del domicilio del professionista iscritto nel Registro INI-PEC, ove diviene il domicilio digitale del professionista-persona fisica, utilizzabile per le comunicazioni, aventi valore legale, concernenti la sfera privata del titolare del domicilio;
- il primo riversamento in INAD è stato disposto al momento della sua entrata in esercizio e, successivamente, esso interviene con cadenza quotidiana, con riferimento alle nuove iscrizioni nell’INI-PEC;
- ai sensi delle “Linee guida” adottate dall’AgID, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per 30 giorni all’interno dell’INAD, ove è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- in tale arco di tempo, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del CAD;
- decorso il termine di 30 giorni, l’AgID provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell’indice INAD (vedi le Linee guida AgID);
- il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale, correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso, quindi, quale persona fisica e non come professionista iscritto in Albi, Elenchi o Registri professionali;
- successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle più volte richiamate Linee guida, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD.
Conclusioni
Riassumendo, mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli Ordini o Collegi professionali a cui il professionista appartiene, l’iscrizione in INAD risulta, invece, facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente; fa eccezione alla predetta facoltatività la disposizione di cui all’art. 6-quater, comma 2, del CAD, a norma del quale «
Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis».
In ottemperanza a tale disposizione normativa, pertanto, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale, concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.
A cura di Wolters Kluwer