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Slittato al 2025 l’obbligo per gli avvocati di notificare gli atti civili via PEC: nel 2024 possibili le notifiche ordinarie

31/07/2024
Slittato al 2025 l’obbligo per gli avvocati di notificare gli atti civili via PEC: nel 2024 possibili le notifiche ordinarie
Professionisti
La mancata attivazione dell’«area web riservata» da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy continua a creare un piccolo intoppo nella rivoluzione digitale delle notifiche eseguite dagli avvocati nel processo civile, ma l’evoluzione tecnologica del settore non si ferma: è stata prorogata per ancora un altro anno, a tutto il 2024, la possibilità per gli avvocati civilisti di effettuare, con modalità ordinarie (ufficiale giudiziario o posta), le notifiche degli atti nei procedimenti civili, qualora la notificazione telematica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC-Q) non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario. Il rimedio temporaneo, introdotto dal cd. decreto Milleproroghe, era più che mai necessario, perché, per l’appunto, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale (Imprese/Giustizia/PA) che deve disciplinare l’inserimento dell’atto da notificare digitalmente nell’«area web riservata», secondo quanto previsto dall’art. 359 del Codice della crisi d’impresa.

Prorogata a tutto il 2024 la notifica tradizionale per gli avvocati civilisti incolpevoli se la notifica via PEC o SERC-Q non è possibile

Il legislatore è intervenuto con il comma 5-bis dell’art. 11 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. decreto Milleproroghe), inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, per fare slittare dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale è ancora possibile per gli avvocati effettuare, con modalità ordinarie (ufficiale giudiziario o posta), le notifiche degli atti nei procedimenti civili, nel caso in cui la notificazione telematica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC-Q) non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario.
Si attende ancora, infatti, l’adozione del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (che ha sostituito il Ministero dello Sviluppo Economico), di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 359, comma 2, del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (il CCII di cui al D.Lgs. n. 14/2019): quest’ultima norma, infatti, da un lato, prevede l’inserimento dell’atto da notificare digitalmente - tramite PEC o SERC-Q - nella cd. “area web riservata”, ma, dall’altro, richiede che venga emanato un apposito decreto che definisca un lungo elenco di aspetti tecnico-operativi, quali:
  • la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna (distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario);
  • le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;
  • le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari, ecc.

Vediamo cosa dice la normativa in merito alle notifiche telematiche in proprio da parte degli avvocati, per quanto qui ci interessa.

Notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati e dai procuratori legali

Ormai molti anni fa, la legge n. 53/1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) ha introdotto delle regole di notificazione semplificate.
In particolare, l’art. 3-bis prevede che avvocati e procuratori legali possano eseguire in via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali: in questo caso, la notificazione si esegue a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), in alternativa alla notifica a mani del difensore della controparte o a mezzo del servizio postale.
Il successivo art. 3-ter (introdotto dal D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149) prevede - e qui siamo sulla questione che ci interessa - che “l’avvocato esegue”, cioè, debba eseguire la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di PEC o SERC-Q, quando il destinatario (comma 1):
  1. è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
  2. ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale” (il CAD di cui al D.Lgs. n. 82/2005), iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 6-quater del CAD.

In questi due casi, il comma 2 prevede che, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di PEC o SERC-Q non è possibile o non ha esito positivo:
  1. se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’art. 6-bis del CAD, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’“area web riservata”, prevista dall'art. 359 del CCII, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento (la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento);
  2. se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel Registro delle Imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'art. 6-quater del CAD, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.

Infine, il comma 3 dell’art. 3-ter della legge n. 53/1994 prevede che, qualora per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non sia possibile o non abbia esito positivo, la notifica debba essere eseguita con le modalità ordinarie
Orbene, come si diceva, buona parte di questo meccanismo si reggeva sul presupposto che venisse realizzata l’“area web riservata” prevista dall’art. 359 del CCII, ma ciò non è ancora avvenuto, dato che il citato decreto ministeriale non è stato pubblicato.

La proroga 

L’art. 4-ter del D.L. 10 maggio 2023, n. 51 (decreto Enti pubblici e proroghe), introdotto in sede di conversione in legge, aveva già sospeso fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 3-ter della legge n. 53/1994.

La nuova proroga ha esteso la sospensione per un altro anno.

Dunque, fino al 31 dicembre 2024, quando la notifica ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, della legge n. 53/1994, non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante PEC o SERC-Q.
La proroga mira ad assicurare la regolarità delle notifiche via PEC o SERC-Q - in caso di esito negativo della notifica via PEC - eseguite dagli avvocati anche oltre il termine del 31 dicembre 2023: l’intervento del legislatore è stato dettato dall’esigenza di evitare intralci alla regolare instaurazione o prosecuzione dei processi civili, in linea con gli obiettivi PNRR sull’efficace attuazione della riforma del processo civile e sullo smaltimento dei procedimenti arretrati: con la proroga dell’applicazione dell’art. 4-ter del D.L n. 51/2023, dunque, si chiarisce che, nell’ipotesi di mancato recapito della PEC per causa imputabile al destinatario, il difensore può eseguire la notifica con le modalità ordinarie (ufficiale giudiziario o posta) e che il tentativo di notifica vale, per il soggetto notificante, ai fini del perfezionamento della notifica, evitando, ad esempio, il maturare di decadenze a suo carico.
Si tratta, comunque, di una disposizione “provvisoria” - si legge nella relazione tecnica del provvedimento - “in quanto destinata ad operare sino all'entrata in vigore del decreto correttivo alla riforma del processo civile, nel quale è previsto il perfezionamento della notifica degli atti non recapitati via PEC attraverso un meccanismo di deposito curato e gestito dal Ministero della Giustizia”.
Lo stesso Codice della crisi d’impresa contiene, comunque, un meccanismo di perfezionamento della notifica, in mancanza dell’“area web riservata”, attraverso il quale viene assicurata la celere ed efficace conclusione del procedimento di conoscibilità dei ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 361 del CCII): per l’appunto, non essendo ancora stato adottato l’atteso decreto, con la proroga, il legislatore ha ritenuto opportuno “ancorare” il meccanismo di notifica a quello previsto per le notifiche dei ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti delle imprese insolventi, istituito presso le Camere di Commercio.

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A cura di Wolters Kluwer


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