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PSD2, l’impianto normativo e regolatorio

03/08/2021
PSD2, l’impianto normativo e regolatorio
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Quale è stato l’iter legislativo che ha condotto alla realizzazione di un simile impianto normativo? Si tratta di processo laborioso e articolato, che ha previsto la partecipazione di diversi attori e la creazione di numerose revisioni e aggiustamenti.
La fase preliminare ha preso il via nel 2013, con il rilascio del Payment Legislative Package da parte della Commissione Europea. Al suo interno, due proposte specifiche: una per la revisione della direttiva sui servizi di pagamento, e una per la creazione di un nuovo regolamento sulle commissioni interbancarie dei pagamenti.

Due anni più tardi sono stati emanati il regolamento UE 2015/751 (IFR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a maggio 2015, e la direttiva UE 2015/2366, a cui oggi ci riferiamo con la terminologia PSD2.
In questo modo si è voluto accelerare la diffusione degli strumenti di pagamento, armonizzando la normativa, aumentando la sicurezza e mettendo, di fatto, in competizione tra loro i differenti meccanismi di pagamento esistenti.
Il sistema consente dunque di irrobustire la fiducia dei consumatori, che possono beneficiare di infrastrutture trasparenti e protette per le attività di online payment. Tutto questo sta influenzando non poco lo sviluppo del mercato dei sistemi di pagamento elettronico, e ancora di più lo farà nei prossimi anni.

La direttiva estende l’ambito soggettivo di applicazione e include player eterogenei che non appartengono al solo mondo bancario. Ciò determina la nascita di nuovi strumenti di pagamento e nuovi intermediari, a tutto vantaggio della concorrenza e dell’incremento qualitativo dell’offerta.

A dicembre 2017, il Consiglio dei ministri recepisce la PSD2. Il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2018. Il decreto legislativo n. 218/2017 va a modificare il Testo Unico Bancario e il precedente decreto di recepimento della PSD1. I cambiamenti effettuati interessano differenti aree e tematiche di grande rilevanza.
Di fatto, la PSD2 potenzia le regole di trasparenza e per la corretta informativa, applicandole a transazioni di pagamento effettuate in qualsiasi valuta. Tali disposizioni si applicano alle parti delle operazioni di pagamento eseguite nell’UE.

La direttiva rende disponibili nuovi servizi di accesso ai conti di pagamento, il tutto tramite un’interfaccia sicura. L’accesso autenticato da parte di soggetti terzi e la gestione sono amministrati secondo le modalità di servizio Payment Initiation, Account Information e Funds Checking.

Non solo, la normativa riformula anche il perimetro delle esenzioni previste dalla precedente direttiva sui servizi di pagamento e riguardanti gli agenti commerciali.
Si introducono inoltre specifiche revisioni delle regole e dei presupposti che determinano le deroghe per gli strumenti a spendibilità limitata, come per esempio le carte di credito privative.
A questo si affiancano aggiornamenti del regolamento che determinano le deroghe per l’impiego del credito telefonico ai fini dell’intermediazione del pagamento. Si stabilisce, dunque, che un operatore di rete può consentire, in deroga alle norme sui servizi di pagamento, l’impiego del credito telefonico per operazioni effettuate in casi specifici (beneficenza, acquisto biglietti trasporto pubblico).
Anche la consegna di contante tra beneficiario e pagatore, in modalità cash-back, rientra nel perimetro della deroga.

Tutela dei soggetti coinvolti

La direttiva PSD2 porta con sé numerose implicazioni e novità che impattano direttamente su esercenti e consumatori. Un aspetto focale riguarda il rafforzamento delle tutele per gli utilizzatori degli strumenti di pagamento. La norma inquadra la necessità di potenziare meccanismi di security, protezione dei dati e autenticazione.

Sono definite, inoltre, le responsabilità riguardanti i pagamenti tramite piattaforme digitali, così come le regole commerciali relative all’applicazione di sovrattasse a carico dell’acquirente.
Si tratta di un aspetto importante: PSD2 prevede che non si possano applicare “extra”, indipendentemente dallo strumento di pagamento scelto dal cliente. È inoltre esclusa la possibilità, per il beneficiario, di applicare riduzioni di prezzo del prodotto in vendita in rapporto a un determinato strumento di pagamento.

L’approccio relativo alle commissioni interbancarie applicate è invece diverso. Con il recepimento della PSD2 diventano operative le disposizioni in adeguamento al regolamento UE n. 751/2015. In generale, le operazioni di carte di debito e prepagate saranno gravate da commissioni interbancarie non superiori allo 0,2% (0,3% per carte di credito).
In senso più ampio, il Legislatore invita i Paesi UE a limitare le commissioni e a vigilare sulla mancata osservazione del regolamento.

Informative e trasparenza

Per una corretta informativa per il pagatore, la direttiva dispone regole specifiche.
Il soggetto che provvede alla gestione delle autorizzazioni con le carte, in virtù del contratto con l'esercente, deve infatti informare quest’ultimo dopo l’esecuzione del pagamento. Specifiche della transazione e i costi sostenuti devono essere chiaramente segnalati, distinguendo tra Merchant Services Charge e Interchange Fee.
In assenza di un accordo scritto tra le parti, il regolamento specifica di non applicare tariffe indifferenziate. L’emettitore dello strumento di pagamento può inoltre scegliere di ospitare più applicazioni di pagamento. Le regole introdotte prevedono, per gli esercenti, la libertà di accettare solo alcune tipologie di carte.

Dopo il recepimento della PSD2 sono state ratificate norme disciplinari che consentono di definire al meglio il quadro complessivo.
Nello specifico, Banca d’Italia ha emanato il provvedimento del marzo 2019 con cui si dà attuazione a quanto previsto dalla PSD2 e dal Testo Unico Bancario in materia di trasparenza dei servizi di pagamento:
“Le banche assicurano agli istituti di pagamento l’apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l’apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell’articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
 2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto dell’apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d’Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica”.

PSD2 interessa trasversalmente cittadini, imprese, la pubblica amministrazione e gli enti governativi nazionali ed europei: rappresenta l’elemento fondante per i meccanismi di interscambio economico del futuro.


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