I soggetti passivi aventi lo
status di “
esportatore abituale” possono acquistare beni e servizi, nonché importare beni, nei
limiti del plafond disponibile, senza pagamento dell’IVA, in regime di
non imponibilità ai fini IVA. Qualora siano effettuate operazioni in regime di non imponibilità
oltre il limite del
plafond disponibile, l’esportatore abituale è
sanzionato in una misura compresa tra il 100% e il 200% dell’IVA non applicata, oltre al recupero dell’imposta medesima e degli interessi di mora. Tale
violazione può essere
regolarizzata dall’esportatore abituale, attraverso l’emissione di un’
autofattura e versamento diretto dell’imposta.
L’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che si configurino alla stregua di cessioni all’esportazione (e, come tali, sono
non imponibili ai fini IVA) anche le
cessioni di beni mobili (anche tramite commissionari) e
prestazioni di servizi rese
nei confronti dei cd. «esportatori abituali», ossia di soggetti che possono effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA (nei limiti del «
plafond IVA» di cui dispongono).
In altri termini, i soggetti passivi aventi lo
status di “
esportatore abituale” possono acquistare beni e servizi, nonché importare beni, nei
limiti del plafond disponibile,
senza pagamento dell’IVA.
Lo
status di esportatore abituale - che dà diritto ai soggetti interessati di godere della facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA - è riconosciuto ai soggetti che nel periodo precedente (a seconda dell’opzione prescelta) abbiano, tra le altre, registrato le seguenti (principali)
tipologie di operazioni:
- cessioni intra-UE;
- triangolazioni UE e nazionali;
- esportazioni e triangolazioni;
- servizi internazionali, operazioni assimilate alle esportazioni effettuate nell’ambito dell’attività propria d’impresa, operazioni con Città del Vaticano e S. Marino, operazioni connesse a trattati e accordi internazionali,
per una percentuale
superiore al 10% del volume d’affari.
La
scelta deve essere manifestata in sede di
invio telematico della dichiarazione d’intento e il metodo adottato ha valore per tutto l’anno solare (le modifiche in corso d’anno non sono ammesse).
Nel caso in cui un contribuente abbia utilizzato il
plafond oltre il limite consentito e si accorga dell’errore, può regolarizzare la propria posizione utilizzando il
ravvedimento, entro il termine massimo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e, quindi, anche in una frazione dell’anno successivo.
Regolarizzazione dello splafonamento
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E, ha chiarito che l’esportatore abituale che utilizza il
plafond oltre il limite previsto può
regolarizzare l’errore secondo tre
modalità:
- emissione di un’autofattura e versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni degli interessi. L’imposta è poi portata in detrazione;
- assolvimento dell’imposta, comprensiva degli interessi, nella liquidazione periodica e versamento della sola sanzione;
- richiesta al cedente/prestatore di emettere una fattura o nota di variazione in aumento dell’IVA.
Il
responsabile resta sempre l’esportatore abituale, il quale può:
- procedere al ravvedimento spontaneo con il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi ovvero
- definire la sanzione irrogata dall’Ufficio anche oltre i termini per il ravvedimento.
Qualora si benefici della predetta facoltà oltre il limite consentito (cd.
splafonamento), si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 (
dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo).
Emissione di autofattura
Con specifico riferimento alla possibilità di regolarizzazione dello splafonamento mediante l’emissione di un’autofattura, l’esportatore abituale deve:
1)
emettere un’autofattura, con
indicazione nel campo “Tipo documento” del
codice “TD21” (“
Autofattura per splafonamento”). Inoltre:
- i dati dell’esportatore devono essere riportati sia nel campo “CedentePrestatore”, che nel campo “CessionarioCommittente”;
- nel campo “Data” deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento;
- nel caso in cui l’esportatore abituale emetta un’autofattura diversa per ogni fornitore, occorre riportare nel campo “DatiFattureCollegate” gli estremi della fattura oggetto di regolarizzazione. Nel diverso caso in cui sia emessa un’autofattura riepilogativa, i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori possono essere indicati in un allegato dell’autofattura;
2)
annotare l’autofattura unicamente nel proprio registro degli acquisti;
3)
versare con il modello F24:
- l’imposta non applicata in fattura per gli acquisti eccedenti il plafond, maggiorata degli interessi legali maturati giorno per giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione;
- le sanzioni ridotte ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.