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Come compilare la fattura per i bonus edilizi

25/02/2022
Come compilare la fattura per i bonus edilizi
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
La possibilità di optare per lo sconto in fattura riguarda anche i bonus edilizi. Se si effettuano interventi di tal genere occorre quindi verificare che la fattura rilasciata dal fornitore sia stata correttamente compilata ossia che lo sconto praticato in fattura sia stato indicato in maniera adeguata rispetto alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini IVA. A tal riguardo si ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha prorogato le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito, che possono essere esercitate per tutti i bonus edilizi: per gli anni 2022, 2023 e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate, bonus ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche; fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.

La legge di Bilancio 2022 ha ridefinito le scadenze per i bonus edilizi: proroga generalizzata al 2024 per tutti i bonus casa e differenziata per il superbonus 110%, diminuzione della percentuale di detrazione per il bonus facciate e un nuovo bonus barriere architettoniche, senza necessità di interventi trainanti e con plafond di spesa dedicati. Scende anche il tetto di spesa per il bonus mobili per il 2022, da 16.000 a 10.000 euro, per arrivare nel 2023 a 5.000 euro.

Superbonus 110%

Cambia il calendario. Ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione del 110% viene prorogata:
  • al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati da condomìni, persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
  • al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dall’ Istituto Autonomo Case Popolari ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio e dalle cooperative a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
Diversamente, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus è riconosciuto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 in tutti i precedenti casi.

Bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

In mancanza di proroga, per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021 è possibile fruire del bonus edilizio solo se sussistono li presupposti per qualificare l’intervento come “trainato” nel superbonus 110%.

Bonus edilizi minori

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2024:
  • la detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000 euro;
  • l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
  • il sismabonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85%;
  • il bonus mobili, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
  • il bonus verde del 36%.

Bonus facciate

Viene confermato anche nel 2022, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti nella percentuale ridotta del 60%.

Bonus per eliminazione delle barriere architettoniche

I contribuenti possono beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche su edifici già esistenti.
La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Sconto in fattura e cessione del credito

Le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito possono essere esercitate per tutti i bonus edilizi:
  • per gli anni 2022, 2023 e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
  • fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.

Con specifico riferimento alla cessione dei bonus fiscali, il decreto Sostegni ter ha stabilito che - a decorrere dal 28 gennaio 2022 - i bonus edilizi e i bonus anti-Covid possono essere ceduti una sola volta. Tale limitazione è prevista anche per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura possono recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari. Quest’ultimi soggetti però non hanno la possibilità di operare una successiva cessione. Inoltre, crediti che, alla data del 17 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Compilazione della fattura per i bonus edilizi

Gli elementi contenuti nella fattura per i bonus fiscali sono del tutto analoghi a quelli della fattura tradizionale:
1. numero e data;
2. destinatario della fattura;
3. descrizione dei lavori;
4. importi;
5. aliquota IVA applicata.

Il destinatario della fattura deve essere il soggetto che sostiene le spese.
Qualora questi sia un familiare convivente del proprietario o un comproprietario, occorre indicarlo nella fattura.
Se i familiari o i comproprietari hanno contribuito alle spese, nella fattura deve essere specificata la ripartizione delle spese (per garantire la corretta ripartizione delle agevolazioni).

La descrizione dei lavori deve riportare:
  • tipo di opera (manutenzione straordinaria, ordinaria, risanamento, ristrutturazione)
  • localizzazione dell'immobile (indirizzo ed estremi catastali)
  • descrizione intervento
  • riferimento alla % di agevolazione e norma corrispondente:
a) detrazione fiscale al 50% per ristrutturazioni edilizie secondo articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986;
b) detrazione fiscale al 90% per bonus facciate secondo art. 1, commi 219-224, legge n. 160/2019;
c) detrazione fiscale al 50% e 65% per Ecobonus secondo art. 1, commi 344, 347, legge n. 296/2006;
d) detrazione fiscale al 110% per superbonus secondo articoli 119-122, D.L. n. 34/2020

Nel caso in cui l’impresa che effettua gli interventi edilizi fornisca anche beni di valore significativo (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni e impianti di sicurezza) l’aliquota IVA agevolata al 10% si applica a tali beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Cessione della detrazione

Nel caso in cui il bonus fiscale venga fruito sotto forma di sconto in fattura, considerato che lo sconto stesso non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, il soggetto emittente la fattura elettronica deve provvedere alla compilazione dei seguenti campi del file Xml:
  • inserire l'importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>;
  • riportare nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del bocco <AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione "Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Bonifico parlante per le spese

Si ricorda, infine, che il bonifico relativo al sostenimento delle spese deve essere parlante, deve pertanto indicare:
  • la causale del versamento, con riferimento alla norma agevolativa;
  • il numero della fattura, la data, il nome della ditta esecutrice dei lavori e la partita iva della ditta stessa;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

A cura di Wolters Kluwer